“Statuto dell’Associazione Bikexplorer”

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Art. 1 – Finalità

 

E’ costituita, con durata illimitata, un’Associazione di promozione turistico/sportiva dilettantistica denominata “Bikexplorer”, senza alcun indirizzo di carattere politico

o religioso e senza scopo di lucro, che ha per fine di praticare lo sport del ciclismo attraverso:

a)      la promozione della mountain bike e dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e la formazione con dei corsi specifici per l’avvicinamento

a questa attività sportivo /ludica .

b)      l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche a carattere aggregativi.

 

 

Art. 2 – Attività

 

L’attività dell’Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali Regolamenti che potranno essere emanati.

 

Copia del presente Statuto e successive modificazioni ed integrazioni verrà consegnata a ciascun Socio.

 

Art. 3 – Sede

 

L’Associazione ha sede in Bergamo in Via F.lli Cairoli 5/7.

 

Art. 4 – Soci

 

L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

a)      Soci fondatori

b)      Soci ordinari.

 

Soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione.

 

Soci ordinari sono coloro i quali partecipano attivamente a tutte le attività dell’associazione.

 

L’età minima necessaria per l’ammissione a Socio è di anni 18.

 

Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun Socio.

 

L’ammissione a Socio dell’Associazione è a tempo indeterminato e avviene a domanda controfirmata dall’interessato ed è decretata dal Consiglio Direttivo.

 

Il Socio con la domanda di ammissione si impegna ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

 

Il Socio si impegna a versare la quota sociale alle scadenze determinate dal Consiglio Direttivo.

 

I Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni organizzate dall’Associazione e a utilizzare le strutture e gli impianti

di proprietà dell’Associazione medesima.

 

La qualifica di Socio si perde per decesso, per dimissioni e per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 5 – Quote sociali

 

 

Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente la quota sociale stabilita, per ogni singola categoria, dall’Assemblea dei Soci, nei termini ed entità da essa indicati.

 

I Soci che, a seguito di invito scritto, non provvederanno nei 10 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali maturate, saranno dichiarati

dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

 

Il mancato pagamento delle quote sociali per oltre tre mesi comporterà l’esclusione del Socio inadempiente.

 

La quota sociale è nominativa e non è ammesso il suo trasferimento ad altra persona.

 

Art. 6 – Entrate dell’Associazione

 

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

 

Quote annuali dei Soci;

 

Contributi dei Soci;

 

Contributi di Enti pubblici e privati a puro titolo di liberalità;

 

Introiti da sottoscrizioni o raccolte occasionali;

 

Introiti da eventuali ed occasionali attività commerciali esercitate;

 

Quote di iscrizione alle manifestazioni sportive organizzate dall’Associazione.

 

Art. 7 –Organi dell’Associazione

 

Sono Organi dell’Associazione:

 

l’Assemblea;

 

Il Consiglio Direttivo.

 

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e sono conferite ed accettate a titolo gratuito.

 

Art. 8 – L’Assemblea

                                                                     

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso diretto ai Soci aventi diritto, almeno 8 giorni prima della data

di celebrazione della stessa.

 

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per deliberare:

 

l’esame e l’approvazione del Rendiconto annuale;

 

la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività sociale;

 

eleggere, ogni due anni, con votazioni per schede segrete e separateli Presidente, il Vice Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo;

 

determinare l’ammontare delle quote sociali;

 

approvare i programmi dell’attività da svolgere;

 

decidere sugli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre e su quelle proposte, scritte e motivate, proposte dai Soci.

 

La convocazione dell’Assemblea straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta

e motivata almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

 

Le delibere sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei votanti.

 

L’Assemblea straordinaria è convocata, inoltre, con le modalità e nel rispetto delle formalità stabilite sopra, per deliberare su:

 

lo scioglimento dell’Associazione;

 

le modifiche dello Statuto sociale;

 

Le decisioni di competenza dell’Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

 

Ad ogni singolo Socio non può essere attribuito più di un voto e può farsi rappresentare da altro Socio purché avente diritto a partecipare. Un Socio non

può essere portatore di più di una delega.

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dai presenti. La stessa, nomina il Segretario ed eventualmente gli scrutatori.

 

Delle riunioni delle Assemblee si redige relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

 

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazioni, delle deleghe, del diritto di intervento e di voto.

 

 

Art. 9 – Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è composto da:

 

Presidente;

 

Vice Presidente;

 

Segretario;

 

n. 2 Consiglieri.

 

Il Consiglio elegge il Segretario dell’associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i Soci, ed in questo caso il Segretario non ha diritto al voto.

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo riterrà opportuno.

 

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione. Presiede il Consiglio Direttivo, nel quale ha voto deciso in caso di parità.

 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento od assenza per non più di tre mesi di questo.

 

Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.

 

Tra l’altro il Consiglio è competente a:

 

redigere il Rendiconto annuale da sottoporre all’esame ed approvazione dell’Assemblea dei soci;

 

predisporre la relazione tecnica e morale sull’attività svolta da sottoporre all’esame ed approvazione dell’Assemblea;

 

predisporre i programmi di attività da svolgere da sottoporre all’esame ed approvazione dell’Assemblea;

 

eseguire le delibere assunte dall’Assemblea ed attuare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione decisi dalla stessa Assemblea;

 

emanare i Regolamenti interni e attuativi dello Statuto per l’ordinamento dell’attività sociale;

 

amministrare il patrimonio sociale;

 

gestire l’Associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea.

                                                                     

Art. 10 – Anno sociale ed economico

 

L’anno sociale ed economico finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

 

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione del Rendiconto annuale da sottoporre

all’approvazione dell’Assemblea.

Il Rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione,

a disposizione di coloro che ne abbiano interesse.

 

Eventuali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente esercitate, dovranno essere reinvestiti nell’attività istituzionale dell’Associazione.

In ogni caso, non potranno essere distribuiti tra i soci.

 

Art. 11 – Scioglimento dell’Associazione

 

In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea straordinaria procederà a destinare il patrimonio sociale ad altra Associazione non avente

scopo di lucro e svolgente analoga attività ciclistica.

 

Art. 12 – Controversi

 

Ogni controversia che possa incorrere tra i Soci, per qualsiasi motivo o causa, comunque attinente l’attività sociale, sarà demandata all’inappellabile decisione

di un Collegio arbitrale composto di tre Membri, due dei quali scelti dalle parti ed il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

 

I Componenti del Collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irritale quali amichevoli compositori.

Le loro decisioni sono inappellabili ed adottate senza la formalità di procedura previste dal Codice di Procedura Civile.

 

L’inottemperanza alle decisioni arbitrali, così come l’azione davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l’esclusione dall’Associazione

del/i Soci inadempienti.

 

Art. 13 – Norme di rinvio

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme di legge previste in materia di Associazioni .